La seguente nota elaborata da esperti legali mediante la
consulenza giuridica del Presidente Onorario aggiunto della Suprema Corte di
Cassazione Ferdinando Imposimato, a quanto ci è dato conoscere non sarebbe
stata oggetto di attenzione circa i successivi accordi intervenuti tra il
Comune di Roma e la Soc. Eurnova srl. La nota, che parrebbe avere invece
valenza del tutto attuale, affronta problematiche legali che meritano una
valutazione da parte delle Istituzioni in Indirizzo.
Con l’intendimento di fare cosa utile il documento è stato fatto protocollare
presso il Municipio 9
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ALLA SINDACA DI ROMA CAPITALE
AVV. VIRGINIA RAGGI
AL VICESINDACO DOTT.LUCA BERGAMO
AL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI ROMA
AL DIRETTORE DEL P.A.U
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
AL VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 1
00187 ROMA
ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
EX ART. 9 DLGS 241/1990
OGGETTO: valutazione della stabilità economica finanziaria
della Eurnova spa in relazione al fallimento della società SAIS srl, creditore
pignoratizio in ragione del 50% delle azioni di Eurnova srl
PREMESSO CHE
Con deliberazione ’Assemblea Capitolina n 132/2014 veniva approvato il progetto
cd Stadio della Roma, comprendente l’edificazione dello stadio e annesso
businesspark nell’area dell’ippodromo di Tor di Valle
Il Soggetto proponente e proprietario dei terreni risulta essere la società
Eurnova spa
Detto soggetto risulta aver acquistato i terreni dell’area da edificare dalla
società Sais srl
Nella citata delibera non risulta che sia stata fatta alcuna valutazione in
ordine alle complesse vicende societarie intercorse tra la SAIS spa e la
EURNOVA spa, che pertanto debbono essere portate all’attenzione
dell’amministrazione di roma capitale
al fine dello svolgimento di una corretta istruttoria e della sequenziale
necessaria valutazione sulla stabilità finanziaria della società proponente il
progetto, al fine di valutare se la stessa sia effettivamente in grado di
portarlo a termine o viceversa sussistano
seri rischi di coinvolgimento di Eurnova spa nella procedura
fallimentare SAIS spa
CONSIDERATO CHE
La Sais spa, società venditrice dei terreni, risulta essere stata dichiarata
fallita dal Tribunale di Roma in data 22 maggio 2014
In data 14 luglio 2014 il 50% delle azioni della EURNOVA spa (proponente il
progetto) risultano essere state costituite in pegno ( sic) in favore del
fallimento SAIS per atto del Notaio Scialpi di Roma-
Detto atto risulta essere stato
trascritto e pubblicizzato in camera di commercio solo nel marzo 2016, e
pertanto e presumibile che l’Assemblea Capitolina al momento dell’adozione
della delibera 132 di dichiarazione del pubblico interesse non ne fosse stata informata
Detta circostanza è particolarmente rilevante perché ai sensi dell’art. 2352
c.c il diritto di voto delle azioni è esercitato dal creditore pignoratizio, e
pertanto il soggetto proponente il progetto risulterebbe fortemente vincolato
da una possibile procedura
fallimentare
Le modalità di acquisto dei
terreni, precedenti alla dichiarazione di fallimento della SAIS risultano
particolarmente complesse e caratterizzate dalla presenza di forti esposizioni
debitorie a carico di Eurnova spa , potendo far paventare un’ipotesi di
estensione del fallimento anche alla società acquirente;
Inoltre, a quanto si apprende dagli organi di informazioni, 4 ex amministratori
della SAIS spa risulterebbero rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta
per distrazione di beni
A tal riguardo risulta utile valutare attentamente il seguente antefatto: in
data 23 aprile 2012, con atto autenticato dal Notaio Dott. Pietro Mazza, rep.
n, 114503/42666, trascritto in data 10 maggio 2012, la società “SAIS S.p.A.” e
la società “EURNOVA s.r.l.” stipulavano un contratto di compravendita avente ad
oggetto la piena proprietà dell’immobile sito a Roma in via del Mare Km 9.300 -
consistente in un appezzamento di terreno con sovrastante impianto sportivo
adibito al trotto, denominato e noto come “Ippodromo Tor di Valle” della superficie
complessiva di mq 546.965. La compravendita, id est il trasferimento della
proprietà, veniva sottoposta alla condizione sospensiva della sottoscrizione di
un accordo di Programma e di Intesa, di analogo contenuto e funzione, avente ad
oggetto la “proposta di intervento e trasformazione dell’Area” entro e non
oltre il termine del 31 dicembre 2013 (Allegato 6 pag.1 terz’ultimo capoverso
dell’Accordo Modificativo di Patti traslativi ).
Il 25 Giugno 2013, in data
quindi antecedente alla scadenza del termine posto alla condizione di cui
sopra, le medesime parti, innanzi al medesimo notaio, convenivano di comune
accordo di modificare alcune pattuizioni, più specificatamente stabilivano di
dare efficacia immediata al trasferimento. Con il nuovo atto veniva confermato
il prezzo di compravendita stabilito a corpo e non a misura in Euro
42.000.000,00 (Quarantaduemilioni/00) specificandosi che una parte di essa,
corrispondente al prezzo integrativo, pari a Euro 21.000.000,00 (Ventuno
milioni/00) sarà dovuta al verificarsi di un determinato “Evento”. (Allegato 6
pag.2 n.2 dell’Accordo Modificativo di Patti traslativi ) descritto
analiticamente a pagina 7 penultimo capoverso del predetto atto notarile; più
specificatamente, la somma di Euro 21.000.000,00 per la compravendita dell’area
sarà data nel solo caso in cui si verifichi il seguente evento: “la stipula di
una Convenzione Urbanistica che approvi, autorizzandone la realizzazione
sull’area in oggetto, e/o su una porzione della stessa, un progetto di sviluppo
come presentato dalla società ‘EURNOVA s.r.l.’ o suoi aventi causa”.
L’efficacia immediata del trasferimento dell’area con sovrastante l’impianto
sportivo dell’Ippodromo di Tor di Valle in favore di EURNOVA s.r.l., la
corresponsione da parte dell’acquirente della somma di Euro 600.000,00 a fronte
di 42.000.000,00 di Euro convenuti è elemento che ha concorso a far sì che il
patrimonio sociale della SAIS s.p.a. venisse irrimediabilmente compromesso ed
il 22 Maggio 2014 veniva decretato dal Tribunale di Roma a firma del Giudice
Dott. Umberto Gentili il fallimento della predetta società.
l’accordo ultimo cui sono pervenute le parti, prevedeva che in caso di
conferimento dell’immobile in oggetto ad altra società a garanzia del predetto
pagamento le parti avrebbero convenuto a favore della “SAIS s.p.a.” un pegno,
senza diritto di voto, sull’intera quota della società conferitaria rinveniente
dall’aumento del capitale sociale con conferimento dell’immobile (art. 1
Allegato 6).
Come noto, nell’ipotesi della costituzione di un pegno su azioni il diritto di
voto, salvo diversa convenzione come nel caso de quo, la possibilità di
esercitare il diritto di voto spetterebbe al creditore pignoratizio,
costituendo esso espressione del dovere di conservazione e custodia della cosa pignorata.
L’attribuzione del voto al creditore pignoratizio è considerato come
rispondente quindi alle esigenze del corretto funzionamento della attività
sociale, quale modalità di “indirizzo” della stessa attività sociale.
L’attribuzione di un pegno su azioni senza diritto di voto fa venir meno
sostanzialmente la natura di garanzia propria del pegno.
Il nuovo accordo sottoscritto
il 25 Giugno 2013 che ha comportato l’efficacia immediata del trasferimento
dell’area con sovrastante l’impianto sportivo dell’Ippodromo di Tor di Valle in
favore di EURNOVA s.r.l. e la corresponsione da parte dell’acquirente della
somma di Euro 600.000,00 a fronte di 42.000.000,00 di euro convenuti ha
concorso a far sì che il patrimonio sociale della SAIS s.p.a. venisse irrimediabilmente
compromesso tanto è che il 22 Maggio 2014 veniva decretato dal Tribunale di
Roma a firma del Giudice Dott. Umberto Gentili il fallimento della predetta
società.
Dalla lettura del predetto atto notarile si ha conferma dello stravolgimento
degli accordi contrattuali in favore esclusivamente della società EURNOVA
s.r.l.:
“EURNOVA s.r.l.” ha versato a titolo di caparra alla “SAIS s.p.a.” la sola
somma di Euro 600.000 (Seicentomila/00); quest’ultima società ha poi rilasciato
la relativa quietanza. Tale somma costituirebbe l’unico versamento effettuato
in favore della predetta società.
L’atto notarile del 23 aprile 2012 ed il successivo di rettifica del 9 agosto
2012 che hanno preceduto quello modificativo dei patti traslativi del 25 giugno
2013 disciplinavano l’efficacia della compravendita della medesima area
interessata sottoponendo l’atto traslativo, si ribadisce, alla condizione
sospensiva, che si sarebbe dovuta verificare entro il 31 dicembre 2013, cioè
alla stipula della predetta Convenzione Urbanistica con il Comune di Roma
relativa al Programma Urbanistico “Tor di Valle”. Condizione originariamente,
quindi, legata ad un termine.
L’atto modificativo, invece, stabilisce, pur sempre il verificarsi di una
condizione dal quale non deriva più l’efficacia del contratto bensì l’obbligo
in capo ad “EURNOVA s.r.l.” alla corresponsione della somma di Euro
21.000.000,00, cioè il verificarsi della condizione della stipula di una
Convenzione Urbanistica che approvi autorizzandone la realizzazione sull’area in
oggetto di un progetto di sviluppo come presentato dalla medesima società
(Costruzione Stadio della A.S. Roma a Tor di Valle), ma senza l’apposizione di
alcun termine (!) (cfr. pagina 7 Accordo Modificativo di patti traslativi –
Allegato 6)
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI RILEVA CHE
la forte esposizione debitoria in cui si troverebbe Eurnova s.p.a al
verificarsi dell’evento della firma della convenzione urbanistica, d’altro
canto rischierebbe di non garantire la P.A. nella realizzazione delle opere pubbliche
connesse al progetto denominato “Stadio della Roma”, cosa che inficerebbe
l’interesse pubblico sotteso allo stesso,
E SI CHIEDE
pertanto che l’Amministrazione di Roma Capitale valuti e consideri le esposte
circostanze e le allegate documentazioni nella istruttoria deputata e consenta
agli scriventi, che sono tutti portatori di interessi in quanto cittadini
residenti nell’area interessata al progetto edificatorio di partecipare al
relativo procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 9 del Dlgs 241/1990